Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 15 gen 2013
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola od altro analogo istituto, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente Articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-20