Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 15 gen 2013
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli . 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra gli Stati contraenti saranno esenti da imposta nello Stato contraente in cui le attività sono svolte.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-17

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ARTISTI E SPORTIVI (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo