Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 15 gen 2013
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato; sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se il medesimo: a) dispone o abbia disposto abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o b) soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di 12 mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato; in tale caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui derivano dalle attività indipendenti esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-14

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PROFESSIONI INDIPENDENTI (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo