Convenzione
Art. 10
DIVIDENDI
In vigore dal 15 gen 2013
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (escluse le società di persone) che ha posseduto almeno il 10% per cento del capitale della società che paga i dividendi nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati;
(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, qualora una società residente di uno Stato contraente possegga una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili della stabile organizzazione possono essere assoggettati ad una imposta aggiuntiva nell'altro Stato in conformità alla propria legislazione, ma l'imposta aggiuntiva così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare di detti utili dopo aver dedotto l'imposta sul reddito applicata su di essi nell'altro Stato.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Storico versioni
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