Convenzione

Art. 9

IMPRESE ASSOCIATE

In vigore dal 15 gen 2013
IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorchè (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-9

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