Convenzione
Art. 21
STUDENTI
In vigore dal 15 gen 2013
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Le remunerazioni che lo studente o apprendista, a seconda del caso, riceve in corrispettivo di servizi resi nell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato per un periodo di 5 anni a condizione che tali servizi siano collegati all'istruzione, al mantenimento o alla formazione professionale dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-21