Convenzione
Art. 2
IMPOSTE CONSIDERATE
In vigore dal 15 gen 2013
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
(b) per quanto concerne la Mongolia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta sui beni immobili;
(qui di seguito indicate quali "imposta mongola")
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-2