Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 15 gen 2013
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Parafata a Ulan Bator
il 21 giugno 2001
da
Per la delegazione Per la delegazione
italiana mongola
(M.del Giudice) (N. Tumendemberel)
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia,
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-1