Convenzione

Art. 1

SOGGETTI

In vigore dal 15 gen 2013
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Parafata a Ulan Bator il 21 giugno 2001 da Per la delegazione Per la delegazione italiana mongola (M.del Giudice) (N. Tumendemberel) Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia, Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali Hanno convenuto le seguenti disposizioni: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-1

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