Convenzione

Art. 3

DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 15 gen 2013
DEFINIZIONI GENERALI Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Italia" usato in senso geografico designa tutto il territorio della Repubblica italiana; b) il termine "Mongolia" usato in senso geografico designa tutto il territorio della Mongolia; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Mongolia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione "autorità competente" designa: (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) per quanto concerne la Mongolia, il Ministro delle Finanze e dell'Economia o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-3

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DEFINIZIONI GENERALI (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo