Convenzione
Art. 29
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
In vigore dal 15 gen 2013
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficerà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale concernenti la limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l'ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-29