Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 15 gen 2013
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate nell'importo di 7.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-rd-3