Convenzione
Art. 30
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 15 gen 2013
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;
(b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-30