Art. 30 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 30

30 / 31

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 15 gen 2013
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore; (b) con riferimento ad altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, l° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-30