Convenzione

Art. 31

DENUNCIA

In vigore dal 15 gen 2013
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI A FARLO, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. FATTA a Ulan Bator, in data 11 settembre 2003, in due originali, nelle lingue italiana, mongola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Mongolia Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-31

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DENUNCIA (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo