Protocollo

Art. 17

Coordinamento ed informazione

In vigore dal 21 nov 2012
Le Parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di: a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo, b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri Stati contraenti; c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti, d) informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-17

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