Protocollo

Art. 15

Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

In vigore dal 21 nov 2012
1. Le Parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento. 2. Sulla base di tale documento di riferimento le Parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo