Protocollo
Art. 16
Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori
In vigore dal 21 nov 2012
1. Le Parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti.
2. Le Parti contraenti convengono sulla necessità di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino.
3. L'applicazione di tali standard e di tali indicatori è finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-16