Protocollo

Art. 11

Trasporto su strada

In vigore dal 21 nov 2012
1. Le Parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino. 2. Dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che: a) gli obiettivi stabiliti all', comma 2, lettera j della Convenzione delle Alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e b) le esigenze di capacità di trasporto non possano essere soddisfatte nè tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali e ferroviarie esistenti, nè potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, nè migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti, e c) dalla verifica di opportunità risulti che il progetto è economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale è positivo, d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile. 3. Dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dai trasporti pubblici, le Parti contraenti riconoscono tuttavia la necessità di creare e mantenere un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche.
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Trasporto su strada (Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo