Protocollo

Art. 13

Impianti turistici

In vigore dal 21 nov 2012
1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici. 2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-13

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