Protocollo

Art. 6

Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

In vigore dal 21 nov 2012
Fatto salvo quanto disposto negli Accordi internazionali vigenti, le Parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo, tese alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-6

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