Protocollo

Art. 7

Strategia generale della politica dei trasporti

In vigore dal 21 nov 2012
1. Nell'interesse della sostenibilità le Parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a: a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalità; b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato, c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto, d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico. 2. Le Parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a: a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali, b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti, c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili. d) incrementare la sicurezza dei trasporti.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-7

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