Protocollo

Art. 21

Controllo del rispetto degli obblighi

In vigore dal 21 nov 2012
1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti. 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto gli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere anche ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo. 4. La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.
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Controllo del rispetto degli obblighi (Art. 21 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo