Protocollo
Art. 22
Valutazione dell'efficacia delle disposizioni
In vigore dal 21 nov 2012
1. Le Parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prendono in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-22