Protocollo

Art. 25

Notifiche

In vigore dal 21 nov 2012
In merito al presente Protocollo il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità europea: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore del presente Protocollo; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario trasmette copie certificate alle Parti firmatarie. Per la Repubblica d'Austria Per la Repubblica Francese, Per la Repubblica Federale di Germania, Per la Repubblica Italiana, Per il Principato del Liechtenstein, Per il Principato di Monaco, Per la Repubblica di Slovenia, Per la Confederazione Svizzera, Per la Comunità Europea
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-25

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Notifiche (Art. 25 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo