ProtocolloParte IV

Art. 20

In vigore dal 20 nov 2012
. Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro: a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall', nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione; b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione; c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature; d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti; e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio; f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-20

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