ProtocolloParte IV

Art. 17

In vigore dal 20 nov 2012
. Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purchè rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo