ProtocolloParte IV

Art. 19

In vigore dal 20 nov 2012
. Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri: a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente , allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite; c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-19

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