Protocollo›Parte IV
Art. 19
In vigore dal 20 nov 2012
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Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:
a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente , allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-19