ProtocolloParte V

Art. 24

In vigore dal 20 nov 2012
. 1. Alla ratifica, gli Stati Parti possono avanzare una dichiarazione per posporre l'attuazione degli obblighi derivanti dalle Parti III o IV del presente Protocollo. 2. La dilazione non potrà essere superiore a tre anni. Sulla base di adeguate rappresentazioni avanzate dallo Stato Parte e previa consultazione con il Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato contro la tortura può estendere tale periodo di altri due anni.
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Art. 24 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo