ProtocolloParte VI

Art. 26

In vigore dal 20 nov 2012
. 1. È costituito un fondo speciale, nel rispetto delle procedure in materia di competenza dell'Assemblea Generale, da gestire secondo i regolamenti finanziari e le norme delle Nazioni Unite, allo scopo di sostenere l'attuazione delle raccomandazioni adottate dal Sottocomitato sulla prevenzione a seguito della visita effettuata presso uno Stato Parte, nonché per realizzare programmi formativi rivolti ai meccanismi nazionali di prevenzione. 2. Il fondo speciale può essere finanziato attraverso contributi volontari forniti da governi, organizzazioni intergovernative e non-governative e altri enti pubblici o privati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo