ProtocolloParte VII

Art. 29

In vigore dal 20 nov 2012
. Le disposizioni del presente Protocollo si estendono all'intero territorio di uno Stato federale, senza alcuna limitazione o eccezione.
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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. — Testo vigente | Portale Normativo