Protocollo›Parte VII
Art. 32
In vigore dal 20 nov 2012
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Le disposizioni del presente Protocollo non producono effetti sugli obblighi degli Stati Parti delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei relativi Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, nè pregiudicano la possibilità di cui ogni Stato Parte può avvalersi di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-32