Protocollo›Parte III
Art. 15
In vigore dal 20 nov 2012
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Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato sulla prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-15