Protocollo›Parte IV
Art. 20
20 / 37In vigore dal 20 nov 2012
.
Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:
a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall', nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;
d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;
f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-20