TrattatoCapo 5

Art. 22

Politica di investimento

In vigore dal 29 lug 2012
Politica di investimento 1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il MES è autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed amministrativi. 2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-22

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Politica di investimento (Art. 22 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo