Trattato›Capo 4
Art. 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
In vigore dal 29 lug 2012
Politica di fissazione dei tassi di interesse
1. Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-20