Trattato›Capo 4
Art. 21
Operazioni di assunzione di prestiti
In vigore dal 29 lug 2012
Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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