Trattato›Capo 4
Art. 19
Revisione dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria
In vigore dal 29 lug 2012
Revisione dell'elenco degli strumenti
di assistenza finanziaria
Il consiglio dei governatori può rivedere l'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-19