TrattatoCapo 4

Art. 19

Revisione dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria

In vigore dal 29 lug 2012
Revisione dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria Il consiglio dei governatori può rivedere l'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-19

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