TrattatoCapo 4

Art. 17

Meccanismo di sostegno al mercato primario

In vigore dal 29 lug 2012
Meccanismo di sostegno al mercato primario 1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell'. 2. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all', paragrafo 3. 3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale. 4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario. 5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all', paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.
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Meccanismo di sostegno al mercato primario (Art. 17 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo