TrattatoCapo 4

Art. 12

Principi

In vigore dal 29 lug 2012
Principi 1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite. 2. Fatto salvo l', il sostegno alla stabilità del MES può essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18. 3. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d'azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo