Trattato›Capo 2
Art. 7
Direttore generale
In vigore dal 29 lug 2012
Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, nè di governatore supplente o amministratore supplente.
2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.
4. Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-7