TrattatoCapo 5

Art. 27

Conti annuali

In vigore dal 29 lug 2012
Conti annuali 1. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES. 2. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.
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urn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-27

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Conti annuali (Art. 27 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo