Trattato›Capo 5
Art. 29
Revisione esterna
In vigore dal 29 lug 2012
Revisione esterna
I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue transazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-07-23;116#art-t-29