TrattatoCapo 5

Art. 30

Collegio dei revisori

In vigore dal 29 lug 2012
Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonché un membro della Corte dei conti europea. 2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono nè accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati. 3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la regolarità dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti del MES necessari per l'espletamento delle sue funzioni. 4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori. 5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti europea. 6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.
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Collegio dei revisori (Art. 30 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo