Convenzione
Art. 11
Ottenimento delle prove
In vigore dal 28 lug 2012
- Ottenimento delle prove
Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-11