Convenzione

Art. 11

Ottenimento delle prove

In vigore dal 28 lug 2012
- Ottenimento delle prove Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ottenimento delle prove (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo