Convenzione

Art. 10

Compilazione del bilancio e revisione dei conti.

In vigore dal 28 lug 2012
- Compilazione del bilancio e revisione dei conti. 1. Ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari nel suo diritto interno affinché i conti annuali delle società siano fatti con chiarezza e rispecchino fedelmente la situazione finanziaria della società. 2. Al fine di prevenire la perpetrazione di atti di corruzione, ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno che le persone incaricate del controllo dei conti si accertino che i conti annuali rispecchiano fedelmente la situazione finanziaria della società.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-10

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Compilazione del bilancio e revisione dei conti. (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo