Convenzione
Art. 13
Cooperazione internazionale
In vigore dal 28 lug 2012
- Cooperazione internazionale
Le Parti cooperano con efficacia per le questioni relative alle procedure civili nei casi di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti, l'ottenimento di prove all'estero, la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e le spese processuali, in conformità alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui sono Parti, nonché a quelle del loro diritto interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-13