Convenzione
Art. 16
Adesione alla Convenzione
In vigore dal 28 lug 2012
- Adesione alla Convenzione
1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato le Parti della Convenzione, invitare ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa a maggioranza prevista all'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti delle Parti contraenti aventi diritto di far parte del Comitato.
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni Stato aderente diverrà automaticamente membro del GRECO, qualora non lo sia già al momento dell'adesione, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-16