Convenzione
Art. 20
Emendamenti
In vigore dal 28 lug 2012
- Emendamenti
1 Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione; ogni proposta di emendamento sarà comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea, nonché ad ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'.
2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento.
3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), e, previa consultazione delle Parti alla presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento.
4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al capoverso 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.
5 Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-20