Convenzione

Art. 23

Notifiche

In vigore dal 28 lug 2012
- Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio ed a tutti gli altri firmatari e Parti della presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli della stessa; d ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.; IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione, alla Comunità Europea, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-c-23

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Notifiche (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo