Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 28 lug 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112#art-rd-1

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Autorizzazione alla ratifica (Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo